-Vengono riviste le sanzioni alle Ong che non si coordinano con le autorità italiane: multa da 10.000 a 50.000 euro (in ottemperanza ai rilievi del Presidente della Repubblica) e carcere fino a 2 anni (illecito non più amministrativo ma penale). Nel caso di mancato rispetto dei divieti rimane la confisca delle navi in caso di recidiva. Nessuna sanzione se l’Ong comunica subito il soccorso effettuato al centro di coordinamento competente e (per navi non italiane) allo Stato di bandiera.
-Non viene reintrodotto l’abrogato (in quanto abusato) istituto della protezione umanitaria. Si tratta solo di una modifica al permesso temporaneo per protezione speciale (già oggi concesso all’immigrato cui non è stato ricongiunto il diritto alla protezione internazionale ma che non può essere rimpatriato perché a rischio di persecuzioni o tortura) che verrebbe concesso anche all’immigrato che ha familiari in Italia o è già ben integrato e che diventa convertibile in permesso di di lavoro (durata fino a 2 anni).
-Inoltre è prevista l’estensione dei casi previsti per la concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (non più solo per “condizioni di salute di particolare gravità” ma per “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”), per il permesso di soggiorno per calamità (l’espressione calamità “contingente ed eccezionale” verrebbe sostituita con quella di “grave”).
-Vengono dimezzati i tempi di trattenimento nei CPR, che vengono riportati dagli attuali 6 mesi a 3 mesi, prorogabili di un altro mese qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
-Viene sancito il diritto dei richiedenti asilo di conseguire l’iscrizione anagrafica. Si tratta di una novella sostanzialmente dovuta, in ragione del fatto che con la recente sentenza n.186 del 9-31/7/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme del primo Decreto Sicurezza che avevano cancellato tale diritto primario.
-All’interno del Sistema di Accoglienza e di Integrazione (ex SPRAR) potranno essere inseriti non più solo i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, ma anche i richiedenti asilo e i titolari dei permessi di soggiorno “speciali” (protezione speciale, cure mediche, protezione sociale, violenza domestica, calamità, schiavitù, valore civile e altri casi speciali).
-Vengono ridefiniti i tempi massimi di risposta alle richieste di cittadinanza italiana: erano passati da 2 anni a 4 con il primo Decreto Sicurezza, ora sono 3 anni. E’ opportuno precisare che il termine è solo indicativo, infatti anche quando era di 2 anni veniva regolarmente superato per l’elevato numero di richieste da processare e di irregolarità da controllare.
SPUNTI COMUNICATIVI SU PARTE SICUREZZA INTERNA
- Il caso che ha riguardato il povero Willy Monteiro Duarte ha colpito tutti noi in modo particolare: purtroppo le risse nelle nostre città sono frequenti e spesso legate alla vita notturna. Da questa consapevolezza nascono l’inasprimento delle pene per rissa che provoca morte o lesioni e il Daspo urbano esteso a chi si è già macchiato di episodi di violenza e a chi ha subito denunce o condanne non definitive per spaccio.
- La sicurezza nelle nostre città si persegue con provvedimenti mirati e in grado di assicurare deterrenza e prevenzione, senza propaganda o annunci vuoti.
- Negli ultimi due anni è cresciuto in modo esponenziale il numero dei telefonini rinvenuti nella carceri dalla Polizia Penitenziaria. Al 30 settembre di quest’anno sono oltre 1.700 quelli sequestrati, appena due anni fa erano meno di 400, l’anno scorso erano già sopra 1.000. Per questo nel nuovo decreto il ministro Bonafede ha voluto inserire una norma che segna una svolta: nasce il reato specifico che sanziona chi introduce o detiene all’interno del carcere telefoni cellulari o altri dispositivi di comunicazione.
- In particolare per i detenuti al 41 bis e in regime Alta Sicurezza è fondamentale impedire ogni possibilità di comunicazione con l’esterno, solo così si spezza il legame di potere tra loro e le cosche di appartenenza.
MODIFICHE AI ‘DECRETI SALVINI’ IN MATERIA DI SICUREZZA INTERNA
NON PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO
Il precedente Decreto Sicurezza stabiliva l’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto relativamente a resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. Di fatto era sufficiente che in un momento di rabbia una persona arrivasse a un diverbio con un controllore, un vigile urbano o un ufficiale giudiziario per rischiare una condanna ad una pena minimo di sei mesi, senza che il giudice possa applicare la lieve entità che porta al non luogo a procedere.
Ora si restringe il campo della definizione di “pubblico ufficiale” ad agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni e a magistrati in udienza.
DASPO PER RISSA NEI LOCALI PUBBLICI
Il questore potrà disporre il divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi, per un periodo che può andare da 6 mesi a 2 anni, per chi negli ultimi tre anni si è già distinto per episodi di violenza, reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi.
DASPO PER SPACCIO NEI LOCALI PUBBLICI
Si rafforza il cosiddetto “Daspo urbano”, rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici anche nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, si interviene sul trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto, prevedendo, in particolare, la pena della reclusione fino a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.
PENE PIU’ SEVERE PER CHI PARTECIPA A RISSE CON CONSEGUENZE
Si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse: chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2000, non più 309. Inoltre si prevede che qualora qualcuno rimanga ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.
REATO PER CELLULARI IN CARCERE
Si prevede una nuova fattispecie di reato che sanziona chi introduce o detiene all’interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione: la pena va da 1 a 4 anni sia per chi lo introduce sia per chi lo riceve. Nel regime precedente al decreto sicurezza il reato si configurava come illecito disciplinare sanzionato all’interno del carcere.
Per chi agevola il detenuto al 41bis nelle comunicazioni con l’esterno (anche di tipo diverso da quelle con cellulare) la pena e’ alzata da 1 a 4 anni a 2 a 6 anni.
Nei casi di ipotesi aggravata (ovvero se il reato e’ commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione forense) il reato passa 2 a 6 anni a 3-7 anni.
OSCURAMENTO SITI WEB DI SPACCIO
Si estende il meccanismo dell’oscuramento, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, a quei siti che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.
Comunicato stampa a cura della redazione